Statuti degli enti del Terzo settore: individuazione delle attività di interesse generale
Il Ministero del lavoro, con nota n. 3650 del 12 aprile 2019, ha individuato le modalità secondo le quali gli enti del Terzo settore, anche di nuova costituzione, sono chiamati a individuare statutariamente le attività di interesse generale. La nota precisa che, ferma la possibilità di esercitare attività secondarie diverse, l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5, D.Lgs. 117/2017, o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale. La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia la volontà del Legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente. Tale autonomia, d’altro canto, non può portare a eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire a una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità. Il Ministero chiarisce che sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere. Tuttavia, ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza.