Sussistenza del fatto contestato ed illegittimità del licenziamento
La Cassazione – con ordinanza del 12 dicembre 2022, n. 36188 – ha ribadito che la sussistenza del fatto contestato si riflette sulla tutela applicabile e rileva ai fini della decisione.
Nel caso in specie, la Corte d’appello – pur ritenendo non provato il fatto contestato – aveva dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto sproporzionato rispetto all’addebito: in tal senso, aveva applicato la tutela indennitaria, ex art. 18, comma 5, legge n. 300/1970.
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivazione come irrazionale: se la condotta contestata non è provata dal datore di lavoro, il fatto è insussistente e il giudice deve applicare la tutela ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970, ovvero la tutela reintegratoria.
Pertanto, la sentenza della Corte d’appello è stata cassata e rinviata ai giudici di merito in quanto le motivazioni addotte risultano contradditorie.