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Svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro: legittimo il licenziamento

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2870, ha stabilito che l’obbligo di fedeltà impone al dipendente di astenersi anche da qualsiasi condotta astrattamente idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro; lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, seppure in un settore non interferente con quello curato dal datore, è astrattamente idoneo a ledere gli interessi di quest’ultimo, se non altro perché le energie lavorative del prestatore vengono distolte ad altri fini e, quindi, finisce per essere non giustificata la corresponsione della retribuzione, che, in relazione alla parte commisurata all’attività non resa, costituisce per il datore un danno economico e per il lavoratore un profitto ingiusto.

Nella specie, la Suprema Corte aveva confermato il licenziamento di un Area Manager, avuto riguardo al ruolo posseduto in azienda e all’affidamento richiesto per l’espletamento del suo ruolo, il quale, durante l’orario di lavoro, si era dedicato a portare avanti il proprio negozio di abbigliamento.

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