Svolgimento di fatto di mansioni superiori
La Cassazione – con sentenza del 28 settembre 2021, n. 26274 – ha affermato che il lavoratore che ha effettuato, nei fatti, mansioni riferite a livello superiore non ha diritto al conseguimento automatico del trattamento economico del livello retributivo più elevato se il CCNL prevede che ciò avvenga sulla base di criteri oggettivi di selezione, quali:
- livello di esperienza maturato,
- titoli posseduti,
- percorsi formativi e di apprendimento professionale svolti.
Al riguardo, a mente dell’art. 2103 cod. civ. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”.