Tassazione del reddito prodotto in Italia e domicilio fiscale del contribuente
La Cassazione – con sentenza del 2 maggio 2024, n. 11733 – ha affermato che ai fini del calcolo delle imposte sul reddito prodotto all’interno del territorio nazionale, non assume rilevanza il domicilio fiscale dichiarato dal contribuente qualora il fisco non contesti la residenza all’estero.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che si deve applicare il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia ai contribuenti iscritti al registro AIRE.
Pertanto, con riguardo al contribuente residente in un Paese a regime fiscale privilegiato, qualora il fisco non contesti la residenza dello stesso, l’ufficio competente all’accertamento del reddito è individuato in base al Comune dove è prodotto il reddito o, nel caso in cui il reddito sia stato prodotto in una pluralità di Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più cospicuo.