Termine di presentazione istanza di indennità NASpI in presenza di evento di malattia
L’Inps, con messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019, con riferimento alla decorrenza del termine e alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ha offerto chiarimenti relativamente alla diversa disciplina della malattia e all’indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro, tenendo conto anche di recenti orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e, pertanto, decorre secondo le regole ordinarie.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di 68 giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie.