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Termini per il deposito del ricorso di impugnativa del licenziamento

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° giugno 2018, n. 14108, ha ritenuto che la decorrenza del termine breve di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale di impugnativa del licenziamento si ha solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del procedimento inerente al tentativo di conciliazione o arbitrato, essendo a ciò equivalente il mancato accordo necessario al relativo espletamento, e dunque nel caso in cui la conciliazione o l’arbitrato non abbiano luogo tout court per una pregiudiziale volontà contraria di una delle parti e non, invece, nel caso in cui uno dei due procedimenti deflattivi si sia regolarmente svolto, sia pur con esito negativo. In tal caso, rimane efficace l’originario termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, con la precisazione, a garanzia del diritto di azione del lavoratore, che, in base all’articolo 410, comma 2, c.p.c. novellato, la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

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