Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
In data 15 ottobre 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una serie di slide esplicative, inerenti alle novità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che il cd. decreto “fiscale” introdurrà nel D.Lgs. n. 81/2008.
Tra le misure più rilevanti si segnala il coordinamento di INL e ASL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al D.P.C.M. del 21 dicembre 2007.
Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle ASL – vadano a integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Cambiano, poi, anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:
- 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi.
In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D.lgs. n. 81/2008.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.