Tfr: il principio di assorbimento non si applica al momento della cessazione
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 giugno 2019, n. 15609, ha ritenuto che, se è vero che, in caso di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, trova applicazione il principio dell’assorbimento, perché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del Ccnl in relazione al livello riconosciuto, tale principio non si applica per le indennità di fine rapporto che maturano al momento della cessazione del rapporto medesimo e non a quello dei singoli accantonamenti: ne consegue che, sicché ai fini della determinazione dell’importo dovuto a tale titolo non può operare l’assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro, detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.