Tracciabilità delle retribuzioni: ulteriori chiarimenti
L’INL, con lettera circolare n. 5828 del 4 luglio 2018, ha offerto ulteriori chiarimenti in merito alla tracciabilità delle retribuzioni.
In merito alla modalità di calcolo della sanzione, viene precisato che la sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata ai sensi dell’articolo 16, L. 689/1981, consiste nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, a prescindere dal numero di lavoratori interessati dalla violazione. Tuttavia in relazione alla consumazione dell’illecito, il riferimento all’erogazione della retribuzione comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito.
Relativamente ai mezzi di pagamento, viene chiarito che rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata a un Iban; in tale ultimo caso, per consentire l’effettiva tracciabilità dell’operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga, infatti, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale), l’INL ritiene conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
- il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.