Trasferimento d’azienda e reintegra del lavoratore licenziato prima del trasferimento
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La Cassazione – con sentenza dell’11 marzo 2022, n. 8039 – ha affermato che spetta all’impresa cessionaria la reintegra del lavoratore licenziato prima del trasferimento d’azienda.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che in caso di licenziamento intimato prima del trasferimento, la garanzia declinata nell’art. 2112 cod. civ. opera solo se viene dichiarata la nullità o illegittimità del licenziamento.
Pertanto, solo la nullità o l’annullamento del licenziamento possono far considerare il dipendente legato all’impresa cedente al momento in cui avviene la cessione, con conseguente trasferimento e continuazione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.
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