Trasferimento del dipendente: requisiti di forma del provvedimento
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 luglio 2021, n. 19143, ha ritenuto che il provvedimento di trasferimento del dipendente non è soggetto ad alcun onere di forma e non deve necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore ha l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, avendo in tal caso il datore di lavoro l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale deve effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375, cod. civ.