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Trasferimento di azienda in ambito familiare

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L’art. 1 del decreto delegato approvato dal Governo il 9 aprile 2024 interviene in materia di trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter , del TUS per favorire il mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare.

In particolare, attraverso la modifica del comma 4-ter dell’articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell’agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.

In relazione al trasferimento di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1 , lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, la norma novellata precisa che il beneficio spetta sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359 , primo comma, numero 1), del Codice civile, sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è integrato un controllo già esistente.

La nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l’agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell’attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota.

A tal fine è stabilito che:

  • nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di essa, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • in caso di trasferimento di quote di società di persone, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il comma 4-ter  dell’art. 3, infine, è integrato per stabilire che per i trasferimenti di azioni e quote sociali di società non residenti l’agevolazione spetta solo se si tratta di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o nello Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni e alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

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