Trasferimento di azienda in crisi: contenuti dell’accordo sindacale
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 agosto 2020, n. 17193, ha ritenuto che, in caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera c), L. 675/1977, ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del D.Lgs. 270/1999, l’accordo sindacale di cui all’articolo 47, comma 4-bis, L. 428/1990, inserito dal D.L. 135/2009, convertito in L. 166/2009, può prevedere deroghe all’articolo 2112, cod. civ., concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. In altre parole, l’accordo con le organizzazioni sindacali raggiunto ai sensi dell’articolo 47, comma 4-bis, L. 428/1990, a differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all’articolo 2112, cod. civ., cui il comma 4-bis si riferisce, può riguardare esclusivamente le “condizioni di lavoro”, nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito.