Trasferimento disciplinare per incompatibilità
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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12632/2021, ha sancito che il trasferimento disciplinare del lavoratore per incompatibilità ambientale non integra gli estremi del mobbing. Se infatti gli spostamenti fatti dal datore di lavoro sono finalizzati a ristabilire un ambiente di serenità lavorativa, dev’essere esclusa la volontà persecutoria.