Trasferimento in violazione dell’articolo 2103, cod. civ.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 marzo 2022, n. 7392, ha ritenuto che in ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’articolo 2103, cod. civ., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione, ma dovrà pur sempre essere valutato in relazione alle circostanze concrete, onde verificare se risulti contrario a buona fede.
Nella specie, in applicazione del predetto principio, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice, intimato previa contestazione disciplinare per assenza ingiustificata, essendosi la stessa rifiutata di prestare la propria attività lavorativa nella sede presso la quale era stata trasferita, con applicazione della tutela indennitaria di cui all’articolo 18, comma 6, L. 300/1970, senza diritto della lavoratrice alla reintegra nel posto di lavoro.