Trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS in NASpI
L’INPS – con Messaggio 20 dicembre 2022, n. 4581 – ha fornito indicazioni in ordine alla trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.
Al riguardo, è stato precisato che è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa, analogamente a quanto già previsto nelle ipotesi di errata presentazione della domanda di NASpI in luogo della domanda di DIS-COLL e viceversa, nonché nelle ipotesi di errata presentazione delle domande di indennità NASpI in domande di indennità di disoccupazione agricola e viceversa.
Tale trasformazione è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico ex art. 1367 cod. civ. – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – nonché del principio di conversione dell’atto nullo, ex art. 1424 cod. civ. – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali, ex art. 1324 cod. civ..
Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, l’INPS ha chiarito che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore ad € 35.000, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.