Trattamento fiscale contributi Ente Bilaterale: i chiarimenti dell’AdE
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 462 del 15 novembre 2023, fornisce chiarimenti circa il trattamento fiscale del contributo una tantum riconosciuto dall’Ente Bilaterale.
La fattispecie in esame trae origine da un’istanza di un Ente bilaterale che ha chiesto chiarimenti rispetto alla tipologia di trattamento fiscale da riconoscere al contributo speciale una tantum erogato in conseguenza di due distinte ipotesi:
- malattia di lunga durata
- e bonus straordinario Covid – 19.
Tali emolumenti (di natura economica) si inseriscono all’interno di un contesto regolamentare con finalità welfare, previsto dall’Ente bilaterale medesimo, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende iscritte ed in regola con gli obblighi contributivi.
Rispetto al dubbio sollevato circa il trattamento fiscale da riservare a tali somme, l’Agenzia delle Entrate effettua una ricognizione circa la platea delle somme di cui all’art. 6 del TUIR.
L’assenza di un possibile inquadramento in una delle tipizzazioni effettuate delle somme di cui in oggetto (che rispondono a finalità assistenziali), rende a parere dell’Agenzia, impraticabile l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973.