Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro
L’Inail, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ha fornito ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio dei lavoratori che hanno contratto l’infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 42, comma 2, D.L. 18/2020, in base al quale l’infezione da SARS-Cov-2 è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono, altresì, chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a tal fine che, in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.
L’Istituto, infine, chiarisce che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della Legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14, D.L. 33/2020.