Ulteriori chiarimenti in merito all’accesso ad opzione donna
L’Inps, con messaggio 6 luglio 2023, n. 2547, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alla pensione anticipata c.d. Opzione donna in presenza di richiesta di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
In tali ipotesi, e per i suddetti periodi, il criterio di calcolo è quello “a percentuale” e su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio.
Il messaggio Inps n. 2547/2023 richiama ed estende la linea già adottata dall’Inps con messaggio 21 dicembre 2021, n. 4560 con il quale si ammetteva in via eccezionale la possibilità di accedere a pensione anticipata Opzione donna anche in presenza di precedente richiesta di ricalcolo contributivo.
Ciò laddove tale azione fosse in realtà proprio riconducibile alla volontà di scelta della pensione c.d. Opzione donna.
Già con il messaggio Inps n. 4560/2021 era, quindi, possibile accedere ad Opzione donna al ricorrere dei seguenti requisiti:
- perfezionamento dei requisiti (anagrafico e contributivo) per la pensione Opzione donna tenendo conto anche della contribuzione da riscattare, alla data di presentazione della domanda;
- esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo (e presentazione della domanda di riscatto) in data anteriore a quella di pubblicazione del messaggio Inps n. 4560/2021, senza che questa abbia prodotto effetti.
Con il messaggio Inps n. 2547/2023 l’Inps dispone che la previsione di carattere eccezionale sopra definita, trova applicazione anche nelle ipotesi di presentazione della domanda di pensione anticipata Opzione donna successive al 31 dicembre 2021, a patto che l’eventuale esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo sia stata effettuata entro il 20 dicembre 2021 e non abbia prodotto effetti.