Utilizzo improprio del PC aziendale ed illegittimità del licenziamento
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La Cassazione – con ordinanza n. 7825/2025 – ha affermato che il licenziamento di un dipendente per l’utilizzo del PC aziendale per finalità private è illegittimo se non sussiste una condotta di particolare gravità.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso improprio dello strumento di lavoro non giustifica il recesso del datore di lavoro se non vi è un intento lesivo nei confronti dell’azienda. In particolare, la decisione si basa su criteri quali la limitata entità delle violazioni e l’assenza di un danno concreto o di un pregiudizio per il datore di lavoro.
Pertanto, in assenza di un comportamento che comprometta definitivamente il rapporto fiduciario, il licenziamento risulta una misura sproporzionata.