Valore del verbale ispettivo
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La Cassazione – con ordinanza del 1° dicembre 2021, n. 37764 – ha statuito che il verbale ispettivo di accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro in nero può costituire anche “la fonte esclusiva del convincimento del giudice”, qualora lo “specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice può legittimamente valorizzare le dichiarazioni delle lavoratrici acquisite in sede ispettiva, dopo averle esaminate criticamente e dando motivatamente conto della loro valenza probatoria.
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