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Variabili retributive in UniEmens: istruzioni Inps per sport e spettacolo

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L’Inps, con messaggio n. 456 del 31 gennaio 2019, ha ricordato che, come stabilito con circolare n. 106/2018, a partire dal periodo di paga gennaio 2019 le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate e le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell’anno precedente. Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”), il limite di utilizzo è circoscritto, al massimo, con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione.

L’Istituto ha altresì ricordato che le variabili FERIE e ROL sono utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione. Pertanto, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate da alcune aziende, in considerazione del fatto che in taluni casi la fruizione delle ferie/festività è avvenuta oltre 12 mesi, solo per il 2019 le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 18 mesi rispetto alla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione. A decorrere da gennaio 2020, il termine sarà automaticamente ricondotto a 12 mesi, oltre i quali l’azienda potrà recuperare gli importi versati mediante flussi di regolarizzazione.

L’Inps, infine, precisa che non sono consentite variazioni-regolarizzazioni, in aumento o diminuzione, degli elementi già trasmessi nelle denunce originarie a titolo di variabile. Eventuali variazioni su variabili con valenza contributiva (Ferie, Rol o Impneg, finché quest’ultima è stata utilizzabile e quindi sino al periodo di paga dicembre 2018) determineranno il rifiuto automatico del relativo flusso.

Qualora fosse necessario modificare gli imponibili della mensilità esposta in una variabile, a sua volta contenuta in una denuncia già trasmessa, sarà necessario procedere con flussi di regolarizzazione relativi alla mensilità interessata, che dovranno tener conto anche degli importi esposti in variabile.

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