Verifica manifesta insussistenza: riguarda entrambi i presupposti di legittimità del gmo
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 giugno 2018, n. 16702, ha stabilito che la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento”, di cui all’articolo 18, comma 7, St. Lav., concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso per gmo: sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La “manifesta insussistenza”, in particolare, va riferita a una chiara, evidente e facilmente verificabile, sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti.
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