Verifiche sulla genuinità del distacco transnazionale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 15 giugno 2021, n. 936 (non ancora pubblicata sul sito Istituzionale) – ha ricordato che la Corte di Giustizia Europea (con sentenza CGUE – 784/19) si è pronunciata in merito alla tutela sociale da garantire a lavoratori somministrati nell’ambito di un distacco transnazionale.
Al riguardo, la CGUE – interpretando restrittivamente l’art. 12, par. 1, del Regolamento n. 883/2004 – non nega la possibilità di differenziali previdenziali tra i vari Stati UE, sottolineando al contempo che la libertà di stabilimento vieta alle imprese di approfittare di dinamiche di dumping.
Pertanto, l’INL ribadisce la necessità di verificare, ai fini della genuinità del distacco, che l’attività svolta nel Paese di stabilimento dall’impresa distaccante non consista nella mera amministrazione o gestione interna.
In presenza di un’attività di selezione e reclutamento del personale effettuata nel Paese di stabilimento, l’assoluta prevalenza della messa a disposizione del personale presso Stati membri diversi comporta la contestazione della genuinità del distacco e l’avvio della procedura, a cura dell’INPS, di contestazione dei certificati A1 eventualmente rilasciati dallo SM di stabilimento.