Violazione obbligo contrattuale di sostituire colleghi assenti per sciopero: irrogare sanzioni non integra condotta antisindacale
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 dicembre 2020, n. 27747, ha stabilito che il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo previsto in proposito dall’accordo sindacale, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale di irrogazione delle sanzioni sia qualificabile come antisindacale.
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