Voucher lavoro occasionale: le novità nella Legge di Bilancio 2023
L’art. 1, commi 342-354, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, apporta importanti modifiche all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 che ha istituito il Contratto di prestazione occasionale.
In particolare con la Legge di Bilancio 2023:
- è elevato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile;
- la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1;
- il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a dieci, anziché cinque come previsto in precedenza. Detto limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, dunque, agli altri utilizzatori.
Con la Legge di Bilancio 2023, inoltre, viene ammesso, in via transitoria, per il biennio 2023-2024, il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare.
In particolare, il comma 344 prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato devono essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore e rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.