Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare
L’INPS – con Circolare del 31 maggio 2023, n. 49 – ha effettuato una ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare, anche alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto legge n. 48/2023 .
In tal senso, si ricorda che l’art. 40, comma 1 , decreto-legge cd. Lavoro ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR, l’elevazione da € 258,23 ad € 3.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ex art. 51, comma 3 , del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto, con riferimento alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione ex art. 51, comma 3 , del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino ad € 258,23 e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.